Figli naturali o legittimi?
Che
differenza c'è tra queste due fotografie di bambini? Uno è nato
fuori da un vincolo matrimoniale, l'altro dentro il matrimonio dei
suoi genitori, è chiaro no?
Un figlio è un figlio a prescindere
dalla relazione che lega i due genitori che l'hanno desiderato,
voluto e cercato. Nascono nello stesso modo, crescono nello stesso modo, hanno uguali bisogni di accudimento e vicinanza.
Ma "figlio
naturale" un tempo significava figlio di serie B, meno diritti,
meno riconsocimenti, un trattamento diverso... per la legge, ma non
per la famiglia.
Conta solo l’affetto ed ora anche una legge lo sostiene.
Con l'entrata in vigore dal1 gennaio 2013 della legge n. 219, in materia di parificazione tra figli naturali e figli legittimi, approvata il 10.12.2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17/12/2012, si è cercato di raggiugnere l'obiettivo di eliminare, anche nel nostro Paese, ogni discriminazione e disparità di trattamento tra i figli nati all'interno del matrimonio e quelli venuti alla luce all’esterno di tale vincolo. Tutti saranno semplicemente FIGLI, senza più alcuna distinzionePrima di parlare di acluni cambiamenti importanti apportati dalla legge ritengo importante partire ricordando quelli che sono i diritti e i doveri del figlio:
«Art. 315-bis. – (Diritti e doveri del figlio). –
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
Un
nuovo diritto di tutti i figli riguarda i vincoli di parentela: da
oggi saranno considerati parenti non solo i genitori in quanto la
nuova legge stabilisce che
"la
parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso
stipite, sia nel caso la filiazione sia avvenuta all'interno del
matrimonio, sia nel caso sia avvenuta al di fuori di esso, sia nel
caso in cui il figlio è adottivo".
Ora
quindi anche sotto il profilo giuridico-formale tutti i nonni, zii,
cugini hanno un vincolo di parentela con il bambino e non solo a
livello affettivo com'è stato fino ad oggi.
La
nuova legge ha ripercussioni anche nell'area giuridica infatti a
seguito della riforma sono state modificate le competenze tra
Tribunale dei Minori e Tribunale Ordinario
(art. 38) .
Al
Tribunale Ordinario competono l'affidamento dei figli, il
mantenimento e i provvedimenti di limitazione o decadenza della
potestà all'interno di procedimenti di separazione o divorzio dei
genitori; ed le sentenze relative all' accertamento e al
disconoscimento del minore. Infine a livello ereditario cambieranno
molte cose ora che tutti i figli vengono riconsociuti come parte
della famiglia.
Il
Tribunale dei Minori si occuperà dei procedimenti di potestà,
decadenza o reintegrazione della stessa, per quanto riguarda le
situazioni di condotte pregiudizievoli dei genitori ed nei casi di
minori in adozione.
Una
domanda che mi pongo come operatrice in contesto di Tutela Minori
sempre a stretto contatto con i Tribunali, riguarda la preoccupazione
per le reali possibilità e competenze del TO in materia minorile,
più specifica e propria del TM, di ricevere e trattare un carico di
situazioni imponente riguardanti il benessere di tanti minori quando
già impegnato ed oberato di lavoro.
Dott.
ssa Laura Tresoldi
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