Stalking o
sindrome del molestatore
1) Cosa devo
fare se il mio ex marito/moglie, compagno/a, fidanzato/a si ostina a farmi
telefonate assillanti, a pedinarmi e a molestarmi per ricominciare la
relazione?
Se un vostro
ex cerca con i suoi comportamenti assillanti di riprendere una relazione, da
voi non più desiderata, nonostante abbiate manifestato con decisione la volontà
di interromperla e tali comportamenti quali ad esempio telefonale, sms,
pedinamenti, minacce, percosse, lesioni, etc. vengono ripetuti, ovvero durano
nel tempo nonostante la volontà da parte vostra di interrompere la relazione, e
cagionano in voi uno stato di ansia o di paura tali da ingenerare un fondato
timore per la vostra incolumità o per quella di un vostro caro, o comunque vi
costringono a cambiare le vostre abitudini di vita, è ravvisabile il reato di
atti persecutori di cui voi siete vittima. A questo punto avete la facoltà di
recarvi presso un Comando Arma dei Carabinieri o Ufficio di Polizia, al fine di
presentare querela o richiedere l'ammonimento del soggetto autore di tali
comportamenti persecutori.
2) Quali
sono i comportamenti che costituiscono condotte persecutorie?
I
comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme di condotte
oppressive, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati che
inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un
ragionevole senso di timore".
Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.
Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.
3) Il reato
di atti persecutori può essere commesso soltanto da chi ha intrattenuto una
relazione sentimentale/affettiva con la vittima?
Assolutamente
no. Il reato può essere commesso da chiunque (uomo o donna) ponga in essere una
condotta persecutoria nei confronti di un qualunque soggetto per motivi
diversi.
4) Cosa
prevede il reato di atti persecutori di cui tratta il nuovo articolo 612 bis
del Codice Penale?
L'articolo
612 bis del Codice Penale "atti persecutori" prevede che:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentala fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentala fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".
5) Cosa vuol
dire che il reato è punito a querela della persona offesa?
Vuol dire
che la persona che subisce la condotta di "atti persecutori" ha
facoltà di presentare querela, con cui esprime la volontà di voler perseguire e
punire penalmente l'autore del comportamento persecutorio.
6) Che cos'è
la querela?
E' lo
strumento di legge con cui si può richiedere la punizione del colpevole di un
reato verso il quale non deve procedere direttamente l'Autorità Giudiziaria.
7) Entro
quanto tempo dopo aver subito atti persecutori posso presentare la querela e
chiedere la punizione del colpevole?
Sei mesi.
8) Una volta
presentata all'Autorità Giudiziaria, posso ritirare la querela?
Sì è
possibile ritirare la querela se la persona querelata accetta. La querela può
essere ritirata fino a che non inizi il processo.
9) Cosa si
intende per procedibilità d'ufficio?
Le forze di
polizia che vengono a conoscenza di un reato denunciato che prevede la
procedibilità d'ufficio, iniziano le indagini autonomamente e procedono nei
confronti del colpevole anche in assenza di querela.
10) Mia
figlia minorenne subisce atti persecutori, come mi devo comportare?
Se il
proprio figlio minore è vittima di atti persecutori, è nella facoltà del
genitore denunciare i fatti alle Forze di Polizia.
11) Ci sono
altri modi con i quali le vittime possono richiedere l'intervento delle Forze
di Polizia in assenza di querela?
Sì, facendo
richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore dei comportamenti
persecutori. Infatti l'articolo 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009 e
successive modifiche prevede che la persona che si ritiene vittima di atti
persecutori, e che non ha ancora presentato formale querela, possa avanzare la
richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore.
12) Cos'è l'ammonimento?
12) Cos'è l'ammonimento?
L'ammonimento
è un provvedimento amministrativo (e non penale) di competenza del Questore che
su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di comportamenti
persecutori, dopo aver valutato i fatti e se ritiene motivata la richiesta
anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi,
ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento
invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio nei confronti della
vittima.
13) Come si
fa a richiedere l'ammonimento?
La vittima
che intende presentare proposta di ammonimento rappresenta i fatti presso il
più vicino Comando Arma/Ufficio di Polizia e chiede, tramite questi ultimi, al
Questore, l'ammonimento dell'individuo che la stessa indica come autore dei
comportamenti persecutori.
14) Cosa
accade al soggetto che, ammonito dal Questore, continua il suo comportamento
persecutorio?
Se l'autore
dei comportamenti persecutori, nonostante l'ammonimento, continua la sua azione
e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito
penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela.
15) Sono
previste ulteriori misure a tutela della vittima di atti persecutori quando
l'autore del reato non viene arrestato e continua a porre in essere la
condotta?
Sì. E'
prevista la custodia cautelare in carcere che è una delle misure che il Giudice
può disporre nei confronti dell'autore di un reato grave. Inoltre, il Decreto
Legge 23 febbraio 2009 e successive modifiche ha introdotto l'articolo 282-ter
del Codice di Procedura Penale con il quale il Giudice può disporre il
provvedimento del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa". Tale provvedimento prevede che il giudice ordini
all'autore di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati
dalla vittima. Si evidenzia, altresì, che qualora sussistano ulteriori esigenze
di tutela, il giudice può ordinare all'autore di non avvicinarsi a luoghi
determinati, abitualmente frequentati dai parenti della vittima, dai conviventi
o comunque da persone legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una
determinata distanza da tali luoghi o da tali persone, il giudice può, inoltre,
vietare all'autore di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le dette
persone o quando la frequentazione dei luoghi con queste sia necessaria per
motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice ne ordina le
modalità e può imporre limitazioni.
16) La
persona offesa viene messa a conoscenza delle eventuali limitazioni imposte dal
giudice all'autore del reato?
Con la
stessa legge 38/2009 è stato introdotto anche l'art. 282-quater del codice di
procedura penale che prevede l'obbligo da parte dell'Autorità Giudiziaria di
comunicare i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 282-ter del codice di
procedura penale (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa), all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale
adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni ed inoltre di darne
comunicazione alla stessa parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del
territorio.
17) Se ho
subito percosse o lesioni, prima di presentare querela, devo ricorrere
necessariamente alle cure mediche?
Se avete subito un comportamento persecutorio dal quale sono state provocate delle lesioni o percosse, è sempre consigliabile prima di presentarsi presso l'Autorità, recarsi presso un Pronto Soccorso o altra struttura sanitaria per essere sottoposti alle cure necessarie. Nell'occasione i medici intervenuti compileranno un certificato (referto) che attesta il motivo dell'intervento sanitario e le condizioni di salute riscontrate. In alcune circostanze il medico, che ha compilato il referto, può darne diretta comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
Se avete subito un comportamento persecutorio dal quale sono state provocate delle lesioni o percosse, è sempre consigliabile prima di presentarsi presso l'Autorità, recarsi presso un Pronto Soccorso o altra struttura sanitaria per essere sottoposti alle cure necessarie. Nell'occasione i medici intervenuti compileranno un certificato (referto) che attesta il motivo dell'intervento sanitario e le condizioni di salute riscontrate. In alcune circostanze il medico, che ha compilato il referto, può darne diretta comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
18) Quali
sono gli aspetti utili da evidenziare in una querelaa per atti persecutori al
fine di rendere più semplice l'operato delle Forze di Polizia ?
Occorre
esporre alle Forze di Polizia i fatti sempre nella maniera più chiara e
particolareggiata possibile cercando di ricordare con esattezza la successione
degli eventi, avendo cura, in caso di molestie telefoniche, di registrare le
chiamate (anche quelle mute). Anche nel caso in cui non riusciate a registrare
le telefonate, esistono comunque dei metodi per risalire all'autore delle
telefonate. Inoltre è consigliabile tenere un diario per riportare e poter
ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di
denuncia, ovvero raccogliere più dati possibili sui fastidi subiti, come ad
esempio, conservare eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o
intimidatorio.
19) Se
ricevo molestie telefoniche assillanti anche solo per mezzo di telefonate
anonime come mi devo comportare?
Pur
rimanendo in vigore il reato di molestie telefoniche, solo qualora queste
diventassero assillanti, si potrebbe configurare il reato di atti persecutori.
In entrambi i casi è necessario che la vittima delle telefonate ricevute sia su
telefono fisso che su telefono cellulare annoti il giorno e l'ora delle
telefonate e comunque non cancelli i dati dalla memoria degli apparecchi
telefonici. Stesso consiglio vale per SMS ed MMS ricevuti. E' opportuno poi
riferire tali informazioni necessarie per le indagini in sede di denuncia.
Giova far presente che qualora la persona vittima di questi comportamenti non
riesca, a causa dello stato d'animo vissuto, ad annotare con precisione il
giorno, l'ora, il numero, questo non deve scoraggiare le vittime perché si può
risalire all'autore mediante l'analisi dei tabulati telefonici.
20) C'è un numero di telefono a cui le vittime di atti persecutori possono rivolgersi in caso di richiesta di aiuto?
Presso il Dipartimento per le Pari Opportunità è stato istituito un numero di pubblica utilità nazionale 1522 (gratuito), un servizio pubblico pensato per fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza.
Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale. In caso di emergenza, si possono anche contattare direttamente i numeri di pronto intervento (112, 113). I numeri sono gratuiti e da cellulare si possono comporre anche in assenza di credito.
21) Quali sono i comportamenti che è consigliabile adottare nel caso in cui si è vittima di atti persecutori?
Dal momento che non tutte le situazioni di atti persecutori sono uguali, non è facile fornire delle modalità di difesa comuni da adattare alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori. Al riguardo, si possono fornire alcuni utili suggerimenti in merito:
• tenete
presente che prendere consapevolezza del problema è già un primo passo per
risolverlo. A volte, invece si tende a sottovalutare il rischio e a non
prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull'argomento e
adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall'inizio, comportamenti
di molestia assillante;
• ricordate che, in alcune circostanze, di fronte ad una relazione indesiderata, è necessario "dire no" in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dell'autore;
• la maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia migliore sembra essere l'indifferenza. Infatti, sebbene per la vittima risulti difficile gestire lo stress senza reagire, è indubbio che l'autore rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia;
• cercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati e appartati;
• tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza;
• se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un numero di pronto intervento, come per esempio il "112" o rivolgetevi al più vicino Comando Carabinieri.
• ricordate che, in alcune circostanze, di fronte ad una relazione indesiderata, è necessario "dire no" in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dell'autore;
• la maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia migliore sembra essere l'indifferenza. Infatti, sebbene per la vittima risulti difficile gestire lo stress senza reagire, è indubbio che l'autore rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia;
• cercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati e appartati;
• tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza;
• se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un numero di pronto intervento, come per esempio il "112" o rivolgetevi al più vicino Comando Carabinieri.
22) Se ho
presentato querela in quanto vittima di atti persecutori prima dell'entrata in
vigore di questo nuovo reato (23 febbraio 2009), il responsabile può essere
perseguito penalmente?
No, la legge
non ha effetto retroattivo, ciò significa che chi ha commesso atti persecutori
prima dell'entrata in vigore della legge non può essere punito per questo nuovo
reato, ma verrà perseguito per i singoli reati già previsti dalla normativa
(esempio minacce, percosse, lesioni, molestie telefoniche ecc).
23) Ho
sentito parlare del gratuito patrocinio per le persone che non possono
sostenere le spese legali, di che cosa si tratta?
Il gratuito
patrocinio è un diritto civile, costituzionalmente garantito, che riguarda
l'assistenza legale gratuita di persone non abbienti, così come disposto dal
D.P.R. 30.05.2002 n. 115. Al gratuito patrocinio possono essere ammessi
l'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che voglia costituirsi
parte civile, il responsabile civile. Nel corso delle indagini preliminari e,
prima dell'esercizio dell'azione penale, la richiesta va effettuata al giudice
per le indagini preliminari e, successivamente, al giudice che procede.
24) Che cosa
si intende con il termine "gaslighting"?
Il termine
"gaslighting" deriva dal titolo del film "Gaslight"
del 1944 ed è utilizzato per definire un crudele comportamento manipolatorio
messo in atto da una persona abusante per far in modo che la sua vittima dubiti
di sé stessa e dei suoi giudizi di realtà. Lo scopo di questa condotta è quello
di ridurre la vittima ad una totale dipendenza fisica e psicologica annullando
di fatto ogni possibilità di scelta autonoma. Il "gaslighting"
può rappresentare il prologo o il correlato di condotte di stalking.
25) Se non sono sicura/o di essere vittima di atti persecutori, a chi posso rivolgermi per chiedere informazioni in merito?
25) Se non sono sicura/o di essere vittima di atti persecutori, a chi posso rivolgermi per chiedere informazioni in merito?
Se ci sono
dei dubbi in proposito, è bene recarsi al Comando Arma/Posto di Polizia più
vicino, o chiamare il numero telefonico di pubblica utilità 1522, al fine di
descrivere la situazione vissuta per ricevere le necessarie informazioni del
caso.
Testo tratto integralmente dal sito di cui sotto.
http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Consigli/Tematici/Questioni+di+vita/Stalking+o+Sindrome+del+molestatore+assillante/12_FAQ.htm
Dott.ssa Moira Melis